L’INPS con circolare n. 60 del 29 marzo 2018, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di trasmissione dei procedimenti di concessione delle proroghe al trattamento della cassa integrazione guadagni in deroga da parte delle Regioni previste dall’art. 1, comma 145 della Legge n. 205/2017.
Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero e di tenuta occupazionale, la Legge di Bilancio 2018 ha, infatti, previsto la possibilità per le Regioni di poter autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, a seguito di specifici accordi sottoscritti presso il Ministero dello sviluppo economico o presso le Regioni stesse, la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga concessi entro il 31 dicembre 2016 ed aventi durata con effetti nel 2017.