Con la risposta ad interpello n. 13 dell’11 aprile 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina dei congedi parentali di cui l’art. 32 del D.lgs. n. 151/2001, così come modificata dall’art. 7, comma 1, lett. c), D.lgs. n. 80/2015, entrato in vigore lo scorso 25 giugno.
In particolare, viene chiesto al Ministero se, a seguito dell’entrata in vigore del citato D.lgs. 80/2015 che ha previsto per la richiesta di congedo un periodo di preavviso non inferiore a 5 giorni, possano continuare a ritenersi operative le regole fissate dal CCNL formatosi sulla vecchia normativa, anche con riferimento al periodo di preavviso previgente, fissato nel termine non inferiore ai 15 giorni.
Sul punto, il Ministero ha chiarito che le clausole della contrattazione collettiva, già vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015, continuano ad essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso nella stessa previsti.
Il Ministero ha, altresì, sottolineato che il diritto alla fruizione del congedo è un diritto potestativo, in relazione al quale vige l’unico onere del rispetto del preavviso. Resta, comunque, ferma la possibilità di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi da prendere anche a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia.