Con la circolare n. 24 del 26 luglio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha integrato la precedente circolare n. 1/2016 in merito alla fruizione del trattamento di CIGS per i dipendenti appartenenti ad aziende soggette a procedure concorsuali. In particolare, viene precisato come il godimento del trattamento di CIGS sia possibile ove sussistano le seguenti condizioni: a) il giudice delegato o l’autorità che esercita il controllo autorizzi l’esercizio provvisorio dell’impresa, con il fine di salvaguardare il complesso aziendale e favorire la cessione dell’attività; b) nel programma di liquidazione vengano inserite le ragioni per cui è probabile la cessione dell’azienda o dei singoli rami, in tempi compatibili con quelli del godimento della CIGS; c) il comitato dei creditori abbia approvato la valutazione sulle probabilità di cessione espresse dal curatore.
In presenza delle predette condizioni, l’impresa sottoposta a fallimento è tenuta a presentare un programma di crisi aziendale nel quale il piano di risanamento sia volto alla concreta e rapida cessione dell’azienda, permettendo a all’impresa stessa l’ammissione al trattamento di CIGS.