L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota del 10 giugno 2019, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al distacco transnazionale dei lavoratori disposto da un’impresa stabilita in un altro Stato dell’Unione Europea in favore di una propria unità produttiva ubicata in Italia ai sensi del D.Lgs. 136/2016. In particolare, l’Ispettorato interviene con riferimento alla fattispecie del distacco non autentico ex art. 3 comma 5 del citato decreto, in cui il medesimo datore di lavoro, che assume sia la veste di soggetto distaccante che quella di soggetto distaccatario, potrebbe essere destinatario di una doppia sanzione amministrativa contemplata dalla suddetta norma.
L’Ispettorato ha chiarito che può applicarsi la doppia sanzione solo ove l’unità produttiva di una determinata impresa possa considerarsi autonoma sede secondaria e quindi, costituisca un distinto centro di responsabilità, risultando iscritta nel registro delle imprese ed essendo identificata in Italia tramite un proprio rappresentante legale; diversamente non potranno contestarsi illeciti e adottare relativi provvedimenti sanzionatori, e quindi, non potrà applicarsi la doppia sanzione, ove la sede secondaria costituisca un mero ufficio di rappresentanza, con funzioni esclusivamente promozionali e pubblicitarie o per esempio di raccolta di informazioni.