L’INPS, con circolare n. 124 del 26 ottobre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’Incentivo Lavoro (IO Lavoro) introdotto dal decreto direttoriale ANPAL n. 52/2020 per le assunzioni a tempo indeterminato, ivi comprese le conversioni di rapporti a termine, di soggetti disoccupati con età ricompresa tra 16 ed i 24 anni o per coloro che sono privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi con età pari o superiore a 25 anni, così come previsto dall’art. 19 del D.lgs n. 150/2015 e dall’art. 4, comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019. L’esonero contributivo è riconoscibile per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 in Regioni “meno sviluppate”, “in transizione” o “più sviluppate”, nei limiti delle risorse specificamente stanziate ed è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione. L’Istituto previdenziale, ha altresì chiarito che l’incentivo è riconosciuto per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.