Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2023 del 26 giugno 2006, ha stabilito che la cessione della semplice manodopera non è sufficiente a configurare un trasferimento d’azienda quando, nella fattispecie concreta, risulti del tutto assente il requisito della “organizzazione (rilevante, in particolare, quando, come nel caso di specie, i prestatori non posseggano nemmeno un particolare know how) che venga ad includere i lavoratori, tanto da poterli considerare un’entità economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni e servizi, qualificabile, quindi, come ramo d’azienda”.
In tal senso, non avrebbero potuto essere assimilabili alla stregua di un legame organizzativo le “esperienze comuni” che, in passato, erano state condivise dalle lavoratrici il cui rapporto di lavoro era stato oggetto di cessione.