Cessione di azienda e TFR: obblighi del cedente e del cessionario

Con sentenza n. 27507 del 28 ottobre 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di cessione di azienda ex art. 2112 c.c., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del TFR (il quale costituisce istituto di retribuzione differita), il cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore per la quota di TFR maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento. Il cessionario, invece, rimane obbligato nei confronti del dipendente sia per la quota maturata nel periodo anteriore alla cessione, in ragione del vincolo di solidarietà, sia per quella maturata nel periodo successivo, quale unico obbligato. Ne consegue che il lavoratore è legittimato a proporre istanza di fallimento del datore di lavoro che abbia ceduto l’azienda, essendo creditore del medesimo.