Con messaggio n. 3179 del 29 agosto 2022, l’INPS ha fornito le istruzioni operative e procedurali in merito al recupero delle somme erogate a titolo di anticipo del 40% dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), in deroga e dell’assegno ordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali con causale COVID-19, prevedendo, dunque, che nell’ipotesi di domande di integrazione salariale Covid-19 con richiesta di pagamento diretto, l’Istituto provvede ad autorizzare le suddette domande e a disporre l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo oggetto della domanda.
Viene rammentato, inoltre, che, in ragione della normativa emergenziale che ha disciplinato i trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19”, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’INPS le richieste di pagamento, con i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione.
Tuttavia, decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi permangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme distribuite ai lavoratori a titolo di anticipo saranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.