Casi di esclusione dall’obbligo di versamento del cd. contributo di licenziamento

Con messaggio n.4269 del 24 ottobre 2016, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito all’esclusione dall’obbligo di versamento del cd. contributo di licenziamento, di cui all’art. 2, comma 34, legge n.92/2012, per l’anno 2016 e per le modalità di recupero del contributo eventualmente pagato. In particolare secondo l’INPS, beneficiano dell’esclusione dal versamento del contributo di licenziamento i datori di lavoro che abbiano proceduto ad effettuare licenziamenti nel periodo 1.1.2016 – 26.2.2016.

Inoltre con riguardo al personale addetto agli impianti di distribuzione di gas naturale nei casi di sostituzione del soggetto gestore, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un interpello specificando che sussiste una tutela occupazione che prevede il passaggio diretto ed immediato del personale interessato dal gestore uscente a quello subentrante, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro. In tali fattispecie, secondo il predetto Ministero, verificandosi un passaggio diretto ed immediato di personale alle dipendenze del gestore subentrante viene meno il presupposto per il riconoscimento dell’ASPI (oggi NASPI) ossia lo stato di disoccupazione involontaria, con conseguente esclusione dall’obbligo di versamento del cd. contributo di licenziamento.