Cambio appalto: trasferimento d’azienda solo in caso di “passaggio dei beni”

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24972 del 6 dicembre 2016, ha affermato che, in caso di successione di un imprenditore ad un altro, nell’ambito di un contratto di appalto di servizi, perché si possa parlare di trasferimento d’azienda è necessario che l’assunzione dei lavoratori che transitano al nuovo datore di lavoro avvenga contestualmente al passaggio di beni di non trascurabile entità e tali da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa.

Nel caso di specie, alcuni dipendenti di una cooperativa ricorrevano avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva rigettato la loro richiesta, accolta in primo grado, di proseguire il rapporto di lavoro, ex art. 2112 c.c., alle dipendenze della società subentrante nell’appalto di servizi, in precedenza affidato alla cooperativa datrice di lavoro, che aveva proceduto al licenziamento dei propri dipendenti per cessazione dell’attività, a causa del mancato rinnovo dell’appalto di servizi in questione.

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso dei lavoratori non ravvisando l’esistenza degli elementi che potessero far ritenere sussistente un effettivo trasferimento d’azienda.

E’ da segnalare che tale pronuncia è anteriore rispetto alla novità introdotta dall’art. 30 della Legge 122/16, in vigore dal 23 luglio 2016, in materia di cambio di appalto (v. commento pubblicato sul sito lo scorso 22 luglio 2016).

Infatti, secondo il novellato art. 29, c. 3 del D.lgs. 276/2003, la successione nell’appalto integra trasferimento d’azienda ogni qualvolta ci sia una sostanziale continuità tra la struttura organizzativa e operativa dell’appaltatore subentrante e quella dell’appaltatore uscente e cioè quando vi sia identità d’impresa tra l’attività del primo e quella del secondo, con mera mutazione della titolarità della stessa.