Cambio appalto: il lavoratore “part-time” non ha diritto al mantenimento della precedente collocazione oraria

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1452 del 6 febbraio 2024, ha affermato che, in materia di cambio appalto con applicazione della clausola sociale e tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti nel passaggio, deve ritenersi legittima l’unilaterale modifica datoriale della fascia di orario di lavoro “part time” di un lavoratore, dettata dalle “mutate esigenze economico-organizzative” dell’impresa appaltante ed avvenuta nel rispetto delle condizioni fissate dalla contrattazione collettiva e degli accordi sindacali sottoscritti in fase di cambio appalto, i quali non riconoscevano, nel caso di specie, il diritto dei lavoratori al mantenimento della stessa collocazione oraria.