Il ministero delle Attività produttive, con provvedimento della Direzione generale servizi interni del 2 febbraio 2006, ha stabilito che anche le lavoratrici che abbiano diritto ai riposi di cui all’art. 10 della legge 1204 del 1971 (oggi art. 39 d.lgs. n. 151 del 2001) possono godere dei buoni pasto messi a disposizione dell’azienda.
Siffatta estensione è motivata dal disposto del secondo comma della predetta norma (cfr. art. 39, secondo comma, d.lgs. n. 165 del 2001) il quale prevede che i periodi di riposo siano considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.