La Corte di Cassazione, con sentenza del 27 aprile 2016, n. 8382, ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale, tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro, deve essere, in linea di principio, assoggettato a contribuzione. Per i beni in natura, deve essere utilizzato come base imponibile il loro controvalore.
Esiste, infatti, secondo la Suprema Corte, una presunzione semplice di assoggettabilità a contribuzione di tutto ciò che viene dato dal datore di lavoro al dipendente che, per essere superata, necessita della dimostrazione della strumentalità del bene rispetto alla prestazione lavorativa richiesta al dipendente.
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno annullato la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva ritenuto non assoggettabile a contribuzione il controvalore del pacchetto televisivo Sky, concesso dalla società Sky ai propri giornalisti dipendenti. Secondo la Corte territoriale, tale pacchetto Sky sarebbe stato uno strumento finalizzato al miglioramento delle capacità professionali dei giornalisti, quale che fosse la loro area di specializzazione. La Corte di Cassazione, contrariamente a quanto statuito dalla Corte territoriale, ha affermato, anche sulla base di precedenti sentenze, la non assoggettabilità a contribuzione di tali pacchetti di programmazione televisiva, solo laddove strettamente connessi con l’area di specializzazione del giornalista.