Con sentenza n. 2228 del 25 gennaio 2019, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la concessione dei benefici contributivi ex art. 8, comma 4, L. 223/91, alle imprese che assumono personale già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 prevista dalla stessa legge, presuppone che venga accertata la cessazione effettiva dell’impresa originaria e la nuova assunzione da parte di altra impresa per esigenze economiche effettivamente sussistenti.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto inesistente la discontinuità tra la gestione aziendale dell’impresa cedente e quella della cessionaria, con conseguente applicazione dell’art. 2112 c.c., norma ostativa al riconoscimento degli sgravi contributivi in esame.