Autonoma rilevanza del requisito dimensionale riferito alla sede secondaria in Italia di una società costituita all’estero

Con sentenza n. 19557 del 30 settembre 2016, la Corte di Cassazione, in merito alla valutazione del  requisito dimensionale ai fini della cd. tutela reintegratoria di un lavoratore licenziato, dipendente di una Società estera che aveva prestato la sua attività lavorativa in Italia presso la sede secondaria, ha illustrato la portata dell’art. 18, comma 8, S.L. che individua come soggetto tenuto ad apprestare detta tutela “in ogni caso datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti”, senza tuttavia chiarire se tale riferimento debba essere limitato o meno al territorio italiano.

La Corte, sulla scorta dei principi civilistici in materia di società costituite all’estero (art. 2508, comma 3, c.c.), ha affermato che “la sede secondaria, in Italia, di società costituita all’estero ha una propria autonoma rilevanza, come se da sola formasse una società costituita e operante nel nostro Paese, al punto che ad essa si applicano (v. comma 3) […] le norme concernenti l’esercizio dell’impresa (come, ad esempio, la disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti) […]. E se tale sede secondaria opera ed è assoggettata alla legge italiana come se si trattasse di società costituita nel nostro Paese, pure il suo requisito occupazionale va considerato con riferimento al solo territorio nazionale”.

Nella fattispecie la Corte di legittimità ha escluso che si potesse accordare al lavoratore la tutela “reale” a causa dell’insussistenza del requisito dimensionale suddetto, in quanto il numero dei dipendenti non doveva determinarsi considerando la società nel suo complesso ma la sola sede secondaria operante in Italia.