La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12919 del 23 maggio 2017, ha precisato che, in ipotesi di cessione di azienda o di ramo d’azienda, né il diritto comunitario né la normativa interna riconoscono in capo al lavoratore un diritto di opposizione al trasferimento automatico del rapporto di lavoro, rimanendo irrilevante ai fini del perfezionamento della cessione, l’eventuale consenso del lavoratore che, tuttavia, potrà successivamente esercitare il proprio diritto di recesso, ai sensi del comma 4 dell’art. 2112 c.c..
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che, la mancata presentazione al lavoro di un dipendente il cui rapporto di lavoro era stato trasferito in forza di una cessione di azienda, non poteva essere qualificata da parte dell’impresa cessionaria come un rifiuto per fatti concludenti alla instaurazione del rapporto di lavoro che, in base al dettato normativo di cui all’art. 2112 c.c., doveva ritenersi in ogni caso automaticamente trasferito.