La Suprema Corte, con ordinanza n. 15087 del 19 giugno 2017, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso volto all’attribuzione, a titolo ereditario, di diritti del de cuius nella sfera patrimoniale dei superstiti, proposto dai superstiti stessi che hanno provato la sola relazione parentale con il de cuius, senza provare la loro qualità di eredi.
La Corte, infatti, muovendo dal disposto dell’art. 9 R.D. 1422/1924 ha chiarito che, mentre le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al coniuge superstite, senza minimamente incidere sulla titolarità dei relativi diritti, regolati dalle comuni norme successorie, le azioni volte all’attribuzione, a titolo ereditario, di diritti del “de cuius” nella sfera patrimoniale dei superstiti, sono proponibili solo dagli eredi, ivi compreso, eventualmente, anche il coniuge superstite, ma, appunto, nella qualità di erede, qualità che deve, pertanto, essere provata.