Con sentenza n. 28448 del 7 novembre 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui è privo di efficacia transattiva l’accordo tra lavoratore e datore di lavoro, ove non contempli reciproche concessioni tra le parti.
Nel caso in esame, la Corte ha configurato l’accordo intercorso tra le parti come mera quietanza a saldo, in quanto mancanti gli elementi dell’aliquid datum e quello dell’aliquid retentum, necessari per qualificare l’accordo come atto di transazione non impugnabile dal lavoratore ai sensi dell’art. 2113, comma 4, c.c..
In particolare, il lavoratore a seguito della sua rinuncia a qualsiasi pretesa derivante dal pregresso rapporto di lavoro, aveva ottenuto null’altro che il TFR, diritto che le era già riconosciuto per legge.