Con sentenza n. 21667 del 19 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato principio secondo cui lo svolgimento di un’altra attività lavorativa da parte di un dipendente assente per malattia, è idoneo a giustificarne il recesso ove tale attività sia di per se sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, ovvero quando in relazione alla natura della patologia, l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.
Nel caso di specie, la Corte Suprema ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore, che durante il periodo di malattia svolgeva un’attività lavorativa (attività presso l’esercizio commerciale del figlio), ma che non né pregiudicava la guarigione, né sottendeva elementi necessari a percepirla come una falsa malattia.