Con sentenza n. 2298 del 28 gennaio 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito il principio secondo cui qualora nell’ambito di uno stato di mobilitazione in cui è programmata un’astensione dal lavoro da parte di appartenenti alle categorie di lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, si inseriscano forme anomale di protesta collettiva finalisticamente indirizzate alla stessa rivendicazione di categoria, in palese violazione della regolamentazione che garantisce le prestazioni indispensabili, il soggetto collettivo che ha indetto o promosso lo stato di agitazione e l’astensione ha il dovere di dissociarsi pubblicamente ed in modo inequivoco da tali forme di protesta, dal momento in cui ne viene a conoscenza.
Nel caso di specie, tuttavia la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato da una sigla sindacale contro la sanzione pecuniaria irrogatale dalla Commissione di garanzia, ritenendo che non sia possibile porre a carico delle associazioni un indiscriminato ed inesigibile obbligo di impedire che qualsivoglia singolo manifestante ponga in essere una protesta deviata e irrispettosa delle regole, che inevitabilmente sconfinerebbe in una forma di responsabilità oggettiva o per fatto altrui.