Con sentenza n. 24671 del 22 dicembre 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore assente dal posto di lavoro per malattia deve dimostrare la compatibilità dell’attività lavorativa extra-contrattuale svolta durante il periodo di malattia. Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore “destituito dal servizio”, in quanto ritenuto che questi non avesse dimostrato la compatibilità dell’attività lavorativa extra-contrattuale con la malattia impeditiva della prestazione di lavoro contrattuale e la sua inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche.