Assenza ingiustificata e condotta truffaldina

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30613 del 28 novembre 2024, ha affermato che è legittimo il licenziamento del lavoratore che, per assentarsi dal lavoro, agisca con inganno preordinato, adducendo false motivazioni al fine di ottenere permessi.

In particolare, nel caso di specie il dipendente, direttore di un punto vendita, era stato licenziato per aver utilizzato sotterfugi per non recarsi al lavoro, consistenti in presunti impedimenti legati a problemi di salute del coniuge, quando in realtà si trovava altrove.

La Corte Suprema confermando la decisione della Corte d’Appello, ha ritenuto che la condotta del lavoratore integrasse, non una semplice assenza ingiustificata dal lavoro, bensì un più grave abuso della fiducia del datore di lavoro, connotata, inoltre, dalla natura truffaldina. Tale comportamento, caratterizzato inoltre da assenza di scrupolo per le esigenze aziendali e dunque incompatibile con la posizione di responsabilità rivestita, è stato ritenuto sanzionabile con il licenziamento per giusta causa.