La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6260 del 31 marzo 2016, ha affermato la legittimità del licenziamento irrogato nei confronti di una lavoratrice per assenza ingiustificata prolungata, evidenziando che lo stesso non poteva ritenersi scriminato dalla circostanza che l’assenza era dovuta ad un preteso demansionamento.
Nel caso in esame, secondo la Suprema Corte, la lavoratrice, essendo rimasta assente ingiustificata per un periodo di 12 giorni consecutivi, di cui 9 lavorativi, aveva violato il “dovere primario e fondamentale di rendere la prestazione lavorativa”, ponendo in essere una condotta grave anche in considerazione delle tipizzazioni degli illeciti disciplinari contenute nella contrattazione collettiva, condotta che, in alcun modo, non poteva essere giustificata dal demansionamento perpetrato ai danni della stessa.