Con sentenza n. 12205 del 14 giugno 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che, se il godimento di ferie non autorizzate deve in astratto essere considerato assenza ingiustificata, ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare devono essere prese in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, essendo sempre necessario che la condotta sanzionata sia riconducibile al concetto legale di giusta causa e ciò anche in base alla valutazione in concreto della gravità del comportamento addebitato al lavoratore. In tale contesto, i Giudici di legittimità hanno ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato al lavoratore, tenendo in considerazione, da un lato, che questi aveva preventivamente ottenuto, o anche solo richiesto, il consenso alle ferie, avendo necessità di frequentare un corso e sottoporsi a terapie e, dall’altro, che il datore di lavoro in relazione ad una richiesta di ferie motivata aveva dato come unica risposta la contestazione dell’assenza ingiustificata.