L’INPS, con messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022, ha fornito chiarimenti in merito alla presentazione e gestione delle domande di assegno unico ed universale per i figli a carico (c.d. “AUU”), introdotto dal D.Lgs n. 230/2021 a decorrere dal 1 marzo 2022 e che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari.
Con particolare riferimento al riconoscimento della maggiorazione in determinate condizioni familiari, l’istituto previdenziale ha chiarito che:
- nell’ipotesi in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito di lavoro, ai fini di tale maggiorazione rilevano i redditi da lavoro dipendente o assimilati, da pensione, da lavoro autonomo o d’impresa, gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, a condizione che il soggetto risulti percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno;
- in presenza di nuclei numerosi, è prevista una maggiorazione di importo per ciascun figlio successivo al secondo e una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli;
- per i genitori che abbiano l’affidamento condiviso dei figli è previsto che l’AUU sia erogato in pari misura ai genitori separati, salvo che, non stabiliscano che il contributo venga interamente erogato solamente a uno dei due, attestando in procedura tale accordo;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico è prevista la maggiorazione fino al compimento del ventunesimo anno di età, a condizione che quest’ultimo sia uno studente, ovvero svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo ai fini IRPEF inferiore a 8.000 euro annui, ovvero sia registrato come disoccupato e sia in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego, ovvero svolga il servizio civile universale.