Assegno Unico e Universale per i figli a carico

L’INPS, con circolare n. 132 del 15 dicembre 2022, è intervenuto in ordine all’Assegno unico e universale (AUU) previsto dall’art. 1, comma 1, del D.lgs. 230/2021 e ss.mm., che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’Istituto previdenziale ha chiarito che, a decorrere dal 1° marzo 2023, per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, continuerà a erogare d’ufficio la misura introdotta dal D.Lgs. n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda.