L’INPS, con messaggio n. 3518 del 27 settembre 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’assegno unico e universale per i figli a carico destinato ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, alla luce delle novità D.L. 73/2022 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito, con modificazioni, con la L. 122/2022.
Il suddetto Decreto ha modificato, aumentandoli limitatamente all’anno 2022, gli importi spettanti ai figli disabili maggiorenni, al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall’età. Il medesimo Decreto ha previsto, inoltre, nuove disposizioni per potere beneficiare dell’assegno in presenza di nuclei familiari orfanili, composti da soggetti disabili gravi e titolari di pensione ai superstiti del genitore deceduto.
L’Istituto ha precisato che l’importo spettante a titolo di assegno, per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023) in presenza di figli maggiorenni disabili senza limiti di età è equiparato ai figli minorenni, mentre, relativamente all’importo spettante a titolo di maggiorazione per disabilità, i figli maggiorenni disabili fino al compimento di 21 anni di età sono equiparati ai figli minorenni disabili.
Ha, altresì, chiarito che nulla cambia per quanto riguarda i figli (disabili e non) con età fino a 18 anni e che è prevista una maggiorazione transitoria per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023), dovuta unicamente in presenza di un ISEE non superiore a 25.000 euro e a condizione dell’effettiva percezione nel 2021 di assegni al nucleo familiare(ANF).
A tale ultimo riguardo, l’INPS ha chiarito che per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’Istituto provvederà ai dovuti conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022.