L’INPS, con circolare n. 85 del 7 giugno 2019, ha fornito alcune istruzioni in merito all’assegno di natalità (c.d. bonus bebè) riconosciuto ai sensi dell’art. 23-quater, D.L. 119/2018 anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, per la durata massima di dodici mesi.
La misura dell’assegno dipende dal valore dell’ISEE minorenni e, in particolare: – nel caso in cui non sia superiore a 25.000 euro annui, l’importo ammonta a 80 euro al mese; – nel caso in cui non sia superiore a 7.000 euro annui, l’importo ammonta a 160 euro al mese.
Al riguardo, l’Istituto previdenziale ha chiarito che qualora la domanda venga presentata entro novanta giorni dall’evento, il primo assegno comprende anche le mensilità arretrate, in caso contrario, invece, decorre dalla data di presentazione della richiesta.
Particolare elemento di novità per l’anno 2019 consiste nel riconoscimento di una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno in caso di nascita o adozione di “figlio successivo al primo” nel periodo suindicato.