La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7698 del 6 aprile 2020, ha affermato che per i lavoratori in aspettativa sindacale devono ritenersi esclusi dalla contribuzione figurativa gli istituti retributivi non previsti dal contratto collettivo di lavoro e quelli collegati all’effettiva prestazione dell’attività lavorativa.
La Corte Suprema, ha precisato che le retribuzioni da accreditare figurativamente, come previsto dall’art. 8 L. 155/1981 e dall’art. 3 D.Lgs. 564/1996, sono commisurate a quella della categoria e della qualifica professionale posseduta dal lavoratore all’atto del collocamento in aspettativa, adeguate in relazione alle dinamiche salariali e di categoria previste dai contratti collettivi di lavoro della categoria.
In ossequio a tale principio, la Suprema Corte ha rigettato la domanda del lavoratore volta a far rientrare nella contribuzione figurativa, durante il periodo di aspettativa sindacale, anche voci retributive relative a premi e indennità varie che erano collegate dalla contrattazione collettiva all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa (tra cui premi di produzione e di risultato).