L’INPS con messaggio n. 1872 del 3 maggio 2018, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla corretta individuazione del regime normativo applicabile alle prestazioni di mobilità in deroga concesse ai sensi dell’art. 1, comma 139 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) nelle aree di crisi industriale complessa.
In particolare, l’Istituto ha precisato che ai beneficiari della suddetta disposizione, cui è stato concesso un periodo massimo di dodici mesi di mobilità in deroga che termina entro l’anno 2018 ed a cui viene concesso, per effetto dell’art. 1, comma 139 L. 205/2017, un ulteriore periodo di dodici mesi, il limite massimo di dodici mesi deve essere inteso per ogni annualità di riferimento.
Conseguentemente, un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga, iniziato nel 2017 e concluso nel 2018, può beneficiare di ulteriori 12 mesi, fermo restando il requisito della continuità.