La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 8 febbraio 2007 (interpello n.9/2007) ad un interpello dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Modena, in merito all’archiviazione elettronica dei documenti di lavoro, ha affermato che, come precisato con circolare n. 33/2003, sebbene la normativa vigente (D.P.R. 20.04.1994 n.350; Circ. Ministero del Lavoro 109/1994; T.U. 445/2000) abbia concesso la facoltà ai datori di lavoro di tenere i libri matricola e paga mediante sistemi elettronici, magnetici ed informatici che garantiscano l’inalterabilità e la consultabilità degli stessi, fino alla predisposizione degli strumenti tecnico informatici necessari per l’attivazione del meccanismo dettato dall’AIPA (ora CNIPA) per la riproduzione e la conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali, i soggetti che effettuano la tenuta dei libri mediante strumenti informatici ex art. 2 D.P.R. 20.04.1994 n.350, garantendone l’inalterabilità e la consultabilità in ogni momento, potranno continuare ad utilizzare validamente tale sistema di tenuta, continuando tuttavia a trasferire i dati con cadenza mensile su supporto cartaceo.