Con sentenza n. 14621 del 18 luglio 2016, la Corte di Cassazione ha espresso il principio, secondo il quale il definitivo volontario allontanamento dalla struttura riabilitativa da parte del lavoratore tossicodipendente, fa venir meno il presupposto di fatto costitutivo del diritto alla conservazione del posto di lavoro ed esclude quindi il diritto del predetto alla conservazione stessa. Conseguentemente si ripristina l’obbligo del lavoratore a riprendere servizio ed eseguire la prestazione lavorativa temporaneamente sospesa.
Nella fattispecie, i Giudici di legittimità hanno ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare intimato al lavoratore tossicodipendente, sospeso dal servizio, sulla base dell’arbitraria interruzione del trattamento riabilitativo non seguita dalla ripresa dell’attività lavorativa.