Apprendistato per lo svolgimento di attività stagionali

L’Ispettorato del Lavoro con nota n. 795 del 24 aprile 2024, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’utilizzo del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all’art. 43 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015, ai fini dello svolgimento di attività stagionali.

In particolare, il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa è tenuto a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica o diploma).

Questo tuttavia, secondo l’Ispettorato, non fa discendere automaticamente l’impossibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dagli studenti, ai quali deve essere data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, e umane che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma anche come patrimonio per il proprio sviluppo professionale.