Con sentenza n. 19918 del 5 ottobre 2016, la Suprema Corte, ha ribadito che la delibera di esclusione del socio fondata esclusivamente sull’intervenuto licenziamento disciplinare, è automaticamente illegittima, qualora detto licenziamento da cui scaturisce sia dichiarato illegittimo, trovando di conseguenza applicazione l’articolo 18 St. lav., ossia la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
Da ciò consegue il principio per cui, l’art. 18 St. lav. trova sempre applicazione ai licenziamenti disciplinari del socio lavoratore, fatta eccezione per il licenziamento conseguente alla cessazione del rapporto associativo avvenuta per le cause di esclusione dalla società previste dallo Statuto.