Applicazione della procedura della L. 234/2021 in caso di cessazione definitiva di attività di uno stabilimento o sito produttivo e conseguenti licenziamenti di personale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con interpello n. 1 del 27 gennaio 2025,  è intervenuto in ordine all’ipotesi in cui un datore di lavoro che – avendo occupato, nell’anno precedente, più di 250 dipendenti – decida di procedere contestualmente alla chiusura di due distinte unità produttive, di cui una con più di 50 dipendenti e l’altra con un numero inferiore a 50 dipendenti.

In particolare, il quesito mosso verte sull’osservanza della procedura prevista dalla L. n. 234/2021 e ss.mm. anche in riferimento all’unità produttiva che occupa meno di 50 dipendenti oppure se per quest’ultima sia possibile avviare direttamente la procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223/1991.

Il Ministero ha chiarito che l’art. 1, commi da 224 a 237 bis della L. 234/2021  sancisce chiaramente il proprio ambito di applicazione, riferendolo a quei datori di lavoro che – in presenza del requisito dimensionale dei 250 dipendenti – procedano sul territorio nazionale alla chiusura di una struttura aziendale, con cessazione definitiva della relativa attività e conseguente licenziamento di almeno 50 dipendenti.

Il suddetto presupposto deve pertanto ritenersi obbligatorio per il datore di lavoro considerata l’applicazione della disciplina di cui alla legge 234/2021 e, quindi, risulta irrilevante lo scrutinio di eventuali alternative ulteriori laddove, ad esempio, come nella fattispecie ipotizzata si intenda procedere ad altre chiusure di sede, stabilimento o filiale, ufficio dalle quali consegua il licenziamento di un numero di dipendenti inferiore a 50.

Infatti, i principi generali di tutela da applicare nei casi di licenziamenti giustificati da addotte ragioni economiche  rinvenibili nella L. 223/1991 e volti ad assicurare parità di trattamento ai lavoratori dipendenti da un medesimo datore costituiscono un punto di riferimento essenziale per la corretta interpretazione anche della L. 234/2021 e delle sue finalità dichiarate, disciplinando quest’ultima un’ipotesi di licenziamento collettivo di particolare gravità per le sue ricadute sul tessuto occupazionale a livello nazionale.

In ragione di quanto sopra, secondo il Ministero, il datore di lavoro sarà comunque tenuto ad attivare la procedura dettata dalla norma anti-delocalizzazione se in una sola delle due sedi da chiudere si determini un esubero di almeno 50 unità di personale.