Applicabile anche alle società a partecipazione pubblica il regime di solidarietà ex art. 29 D.Lgs. 276/2003

La Corte di Cassazione  con la recente sentenza del 24 maggio 2016 n. 10731, ha affermato che il regime di responsabilità in via solidale previsto dall’art. 29 D.L.gs. n. 276/2003 in materia di appalti privati trova applicazione anche nei confronti delle società a partecipazione pubblica, a nulla rilevando che le stesse siano, nello stesso tempo, soggette anche alla disciplina del codice degli appalti pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 (attualmente sostituito a decorrere dal 19 aprile 2016, dal D.Lgs. 50/2016), con ciò ribaltando un proprio orientamento giurisprudenziale che si era espresso invece nel senso della inapplicabilità di detta responsabilità (Cass. 15432/2014). Infatti, ha affermato la Corte, tali norme sono compatibili tra loro e possono, quindi, concorrere, atteso che, mentre il D.Lgs. n. 276/2003 regola la materia dell’occupazione sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, il D.Lgs. 163/2006 opera, invece, sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici con una più intensa concentrazione sull’esecuzione dell’appalto in conformità agli obblighi previsti dalla legge.

Nella specie, la Corte Suprema ha ritenuto pienamente applicabile la disciplina della solidarietà ad una società a partecipazione pubblica, precisando che, mentre il D. Lgs n. 276/2003 non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale per espressa previsione normativa (art. 1, 2° comma del D.Lgs. 276 cit. e in modo ancora più specifico art. 9, 1^ comma D.L. 76/2013 conv. con mod. in L. 99/2013), analogo divieto di applicazione non esiste nei confronti dei soggetti privati, sia pure a partecipazione pubblica.