Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 182 del 16 marzo 2016, ha ribadito che, nell’ipotesi di azione del lavoratore volta a far accertare l’illiceità dell’appalto e l’effettiva titolarità del rapporto di lavoro subordinato in capo alla committente, l’impugnazione stragiudiziale dei rapporti di lavoro, è assoggettata al termine di decadenza di cui all’art. 6 della L. 604/66, come modificato dall’art. 32, co. 1, della L. 183/2010.
In particolare, con la sentenza “de qua”, è stato precisato che il suddetto termine di impugnazione stragiudiziale di 60 giorni decorre a partire dalla cessazione dell’appalto che, nel caso di specie, coincideva anche con la cessazione della prestazione lavorativa presso l’utilizzatore.