L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 10 dell’11 luglio 2018, ha fornito alcune indicazioni operative in ordine alla ipotesi in cui, nell’ambito di un appalto non genuino, siano riscontrate inadempienze retributive e contributive nei confronti dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto.
In particolare, l’Ispettorato del Lavoro ha chiarito come debba essere calcolata la contribuzione e la retribuzione dovuta e quali siano le modalità da seguire per il relativo recupero nei confronti degli operatori economici interessati.
Preliminarmente, l’Ispettorato ha rammentato che le ipotesi di appalto privo dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, sono state oggetto di depenalizzazione. Pertanto, le suddette violazioni integrano ipotesi di illecito amministrativo per le quali trova applicazione la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, sia nei confronti dello pseudo appaltatore che nei confronti del committente/utilizzatore.
Il medesimo regime sanzionatorio trova applicazione anche qualora l’appalto illecito sia stato posto al fine di eludere, in tutto o in parte, i diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo, stante l’abrogazione espressa ad opera del D.Lgs. 81/2015 del reato di somministrazione fraudolenta (reintrodotta dalla legge 96/2018 con l’art. 36-bis del D. Lgs. 81/2015 – ndr.).
Nella circolare viene altresì precisato che sul piano del recupero retributivo relativo all’accertamento di un appalto illecito, il legislatore ha lasciato alla libera iniziativa del lavoratore la costituzione del rapporto di lavoro nei confronti dell’effettivo utilizzatore della prestazione mediante ricorso innanzi al Giudice del lavoro.
Per tale ragione, in assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, il provvedimento di diffida accertativa potrà essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore, in relazione, quindi, alle retribuzioni non correttamente corrisposte in ragione del CCNL applicato.
Sul piano invece del recupero contributivo viene chiarito che il rapporto previdenziale intercorrente tra il datore di lavoro e l’ente previdenziale trova la propria fonte nella legge e presuppone esclusivamente l’instaurazione di fatto di un rapporto di lavoro e, come tale, non consegue alla stipula di un atto di natura negoziale ed è indifferente alle sue vicende processuali essendo del tutto sottratto alla disponibilità delle parti.