Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 5 del 13 settembre 2018, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione del disposto di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 276/2003, così come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49.
La suddetta disposizione normativa ha, infatti, soppresso la facoltà per la contrattazione collettiva di derogare al principio della solidarietà del committente per i crediti retributivi vantati dal lavoratore impiegato dall’appaltatore, qualora la stessa contrattazione abbia individuato metodi e procedure per il controllo e la verifica della regolarità complessiva degli appalti.
Il Ministero del Lavoro ha precisato che la suddetta modifica normativa ha effetti dal 17 marzo 2017, senza che sia stata prevista alcuna disciplina transitoria, né in ordine agli effetti sui contratti collettivi in corso di validità, né sui contratti di appalto sottoposti a misure di controllo ai sensi di eventuali previsioni collettive attuative della disposizione abrogata.
In considerazione di ciò, il Ministero ha chiarito che l’eliminazione della facoltà precedentemente riconosciuta alla contrattazione collettiva opera sui nuovi contratti collettivi, precludendo per il futuro la possibilità di inserire modalità di verifica dell’appalto in deroga al regime della solidarietà.
Viene infine precisato che, le disposizioni che derogano al regime di solidarietà contenute nei contratti collettivi in corso di validità al 17 marzo 2017, non possono trovare applicazione ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data.