Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 14 del 26 luglio 2017, ha fornito chiarimenti in ordine al requisito di anzianità lavorativa dei 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, richiesto per accedere al trattamento stesso in caso di programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratti di solidarietà difensivi, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 148/2015.
In particolare, ai fini della valutazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro, nel caso di trasferimento dei lavoratori da un sito produttivo ad un altro al fine di fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell’attività con la salvaguardia almeno parziale dell’occupazione, non hanno rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs.
Pertanto, il requisito di anzianità lavorativa dei 90 giorni sarà verificato dall’INPS esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di trattamento di integrazione salariale, così come avviene per la verifica del requisito occupazionale previsto dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015.