È antisindacale la condotta del datore di lavoro che disapplica unilateralmente il CCNL applicato

Il Tribunale di Roma, con decreto del 28 luglio 2016, emesso all’esito di un  giudizio ex art. 28 L. 300/70, ha stabilito che costituisce condotta antisindacale quella posta in essere dal datore di lavoro che, pur avendo recepito il contenuto normativo ed obbligatorio di un CCNL per fatti concludenti, decida di recedere dallo stesso prima della scadenza.

Il Giudice del Tribunale ha motivato tale principio sul presupposto che, pur essendo l’azienda resistente non aderente all’associazione datoriale stipulante il contratto collettivo, la pacifica applicazione di un CCNL sia nei confronti dei lavoratori impiegati in azienda, sia nei confronti delle OO.SS. che vi operano, implica anche il recepimento della relativa clausola di durata, da cui si può recedere solo per giusta causa.

Nella specie, parte datoriale aveva comunicato direttamente ai lavoratori che, a partire da una certa data, avrebbero disapplicato il CCNL Terziario Confcommercio, per applicare il contratto collettivo ANPIT/CISAL.