La Corte di Cassazione, con ordinanza dell’8 maggio 2019 n. 12195, ha ribadito il principio consolidato secondo cui, l’annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva e non comporta anche il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, le quali, salvo espressa previsione di legge, non sono dovute in mancanza della prestazione lavorativa.
Pertanto, in caso di annullamento giudiziale delle dimissioni presentate da un lavoratore (nella specie, perché in stato di incapacità naturale) le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che dichiara l’illegittimità delle dimissioni.