Con ordinanza n. 27450 del 20 novembre 2017, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale, in merito alla reintegrazione del lavoratore per illegittimità del licenziamento, occorre distinguere ai fini delle sanzioni previdenziali, tra la nullità o inefficacia del licenziamento, che forma oggetto di una sentenza dichiarativa, e l’annullabilità del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, che è oggetto di sentenza costitutiva. Nel primo caso, il datore dovrà ricostruire la posizione contributiva del lavoratore “ora per allora”, pagando le sanzioni civili previste per omissione; nel secondo caso, il datore di lavoro non è soggetto a tali sanzioni fermo restando che per il periodo successivo all’ordine di reintegra, sussiste l’obbligo di versare i contributi periodici.