La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12911 del 23 maggio 2017, ha espresso il principio secondo cui, in caso di crisi, l’impresa è esonerata dall’assumere nuovo personale che rientri in una categoria protetta ai sensi della Legge 68/1999, ma non può licenziare per ragioni di riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, i dipendenti invalidi già assunti, ove, al momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori impiegati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista dall’art. 3, Legge 68/1999.
Qualora il datore di lavoro proceda comunque al licenziamento, prosegue la Corte, lo stesso dovrà intendersi effettuato in violazione dei criteri di scelta, con conseguente annullamento del provvedimento espulsivo e condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro, nonchè al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione in una misura non superiore alle dodici mensilità ai sensi dell’art. 18, quarto comma, L. 300/1970.