La Sezione Lavoro della Suprema Corte, nell’affrontare la questione attinente alla dedotta illegittimità del meno favorevole trattamento economico goduto per i primi quindici mesi del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato a seguito del positivo esito di contratto di formazione lavoro, con sentenza n. 14465 del 22 giugno 2006, ha rigettato il ricorso proposto dai lavoratori, osservando che non esiste a favore del lavoratore subordinato un diritto soggettivo alla parità di trattamento, soprattutto quando il trattamento differenziato trovi il suo fondamento in un dato oggettivo di carattere temporale. Il Giudice di legittimità ha, inoltre, precisato come l’attribuzione di un determinato beneficio ad un lavoratore non può costituire titolo per attribuire ad altro lavoratore, che si trovi nella medesima posizione, il diritto allo stesso beneficio o al risarcimento del danno. Infine, la Cassazione ha osservato che non è consentito alcun controllo di ragionevolezza da parte del giudice sugli atti di autonomia, sia collettiva che individuale, sotto il profilo del rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede, che non sono invocabili in caso di eventuale diversità di trattamento non ricadente in alcuna delle ipotesi legali (e tipizzate) di discriminazione vietate.