Con sentenza n. 15566 del 10 giugno 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che la previsione da parte della contrattazione collettiva della recidiva in successive mancanze disciplinari, come ipotesi di licenziamento, non esclude il potere-dovere del giudice di valutare la gravità dei singoli fatti addebitati ai fini dell’accertamento della proporzionalità della sanzione espulsiva.
La Suprema Corte, ribaltando la sentenza di secondo grado, ha infatti affermato che la proporzionalità tra sanzione e illecito è regola valida per tutti i rami del diritto punitivo e deve essere sempre oggetto di sindacato giurisdizionale, non essendo possibile introdurre con legge o con contratto qualsivoglia automatismo nell’irrogazione di provvedimenti disciplinari.