La Corte di Cassazione, con sentenza n.15379 del 6 giugno 2019, ha statuito che non si può escludere dal concorso al passivo del datore fallito il diritto di credito del dipendente riguardante le retribuzioni che siano maturate dalla data del licenziamento sino alla successiva dichiarazione di insolvenza, con la conseguenza che non sussiste alcuna necessità di una messa in mora da parte del medesimo nei confronti del datore di lavoro.
Nel caso di specie, il lavoratore, che aveva ottenuto il passaggio in giudicato di una sentenza di accertamento dell’illegittimità del licenziamento, con la relativa condanna reintegratoria e risarcitoria, a seguito del fallimento della società datrice, aveva proposto domanda di insinuazione allo stato passivo per il credito relativo al mancato pagamento delle retribuzioni dalla data di illegittimo recesso a quella della dichiarazione di insolvenza.