La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con sentenza n. 7703 del 6 aprile 2020, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dal datore di lavoro al proprio dipendente per essere state riscontrate a suo carico notevoli anomalie concernenti i rimborsi spese richiesti in occasione delle trasferte di lavoro.
Nella specie, dalle risultanze documentali era emerso, infatti, il carattere fraudolento della condotta del dipendente, il quale, nell’autodichiarazione relativa ad un soggiorno in un albergo, aveva dissimulato, alterando le somme imputate alle voci dichiarate, la presenza di un altro accompagnatore con indebito accollo a carico della Società datrice di lavoro delle spese a quello relative.