Il Tribunale di Lodi, con sentenza del 14 dicembre 2023, ha ribadito che, secondo quanto stabilito dall’art. 3 della L. n. 142/2001, in materia di trattamento economico del socio lavoratore, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.
Nel caso di specie i lavoratori si erano visti applicare il CCNL Multiservizi, svolgendo, tuttavia, mansioni e attività tipiche del settore della Logistica (trasporti e consegna merce). Per tali ragioni, il Giudice ha riconosciuto che il CCNL “affine” è quello della Logistica, riconoscendogli il diritto alle differenze retributive.