Con ordinanza n. 36140 del 12 dicembre 2022, la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di invenzioni di azienda – che, diversamente dalle invenzioni di servizio, non prevedono la realizzazione di un’invenzione industriale quale oggetto del contratto di lavoro – il datore di lavoro ha l’obbligo di corrispondere l’equo compenso al dipendente inventore ex art. 64 cod. prop. ind., dovendosi ritenere applicabile il principio secondo cui il diritto all’equo premio non viene meno ove la domanda di brevetto o i diritti sull’invenzione siano ceduti a terzi dal datore di lavoro medesimo, ovvero nel caso in cui la relativa brevettazione avvenga da parte di società terze.
I Giudici di legittimità hanno, altresì precisato che la vigenza di diritti esclusivi sull’invenzione esclude la legittimazione del datore di lavoro a contestarne i requisiti di brevettazione per sottrarsi all’obbligo di corrispondere l’equo premio. Ed ancora, in materia di prescrizione, gli Ermellini hanno affermato che, nel caso di invenzioni brevettate, il diritto all’equo premio si prescrive nel termine di dieci anni a decorrere dalla data di concessione dei brevetti e non già dalla cessione a terzi dei diritti sulle invenzioni.